Accredito figurativo nei casi di aspettativa sindacale o per cariche pubbliche elettive: modello AP 123

 

 

L’INPS fornisce chiarimenti in merito alla Retribuzione figurativa accreditabile ai fini del riconoscimento dell’accredito figurativo per cariche pubbliche elettive e sindacali da parte degli iscritti alla gestione privata (Messaggio n. 1193 del 28 marzo 2023).

L’INPS, con la circolare n. 129 del 28 novembre 2022, aveva già provveduto a fornire le istruzioni per l’invio telematico delle domande di accredito figurativo per cariche elettive e sindacali da parte degli iscritti a tutte le gestioni previdenziali amministrate dall’istituto. Inoltre, attraverso il messaggio n. 3971 del 31 ottobre 2019, al datore di lavoro erano stati comunicati gli adempimenti da compiere e le modalità di comunicazione, nel caso del lavoratore sospeso per aspettativa non retribuita sindacale o per cariche pubbliche elettive.

Con il messaggio in commento l’INPS chiarisce che, in sede di lavorazione delle istanze, per ottenere la corretta valorizzazione della retribuzione figurativa accreditabile, le strutture territoriali INPS continueranno a utilizzare il modello “AP 123”, che i datori di lavoro interessati devono continuare a compilare e consegnare ai lavoratori. Spetta, dunque, alle strutture territorialmente competenti in base alla residenza del lavoratore, il compito di procedere all’attenta verifica delle retribuzioni indicate nel modello “AP 123”.

Riguardo alla convalida dei modelli “AP123” restano confermate le precedenti istruzioni del messaggio n. 3499 dell’8 settembre 2017, paragrafo 10, secondo il quale le sedi territoriali devono acquisire la convalida dei prospetti retributivi necessari alla valorizzazione della contribuzione figurativa direttamente dall’Ispettorato territoriale del lavoro. Resta, dunque, a carico dell’interessato l’onere di produrre i prospetti retributivi, redatti dal datore di lavoro, mentre le sedi territoriali provvedono a trasmetterli, tramite PEC, all’Ispettorato territoriale del lavoro per la convalida. 

Nell’ipotesi in cui non si possa ottenere tale convalida dall’Ispettorato territoriale del lavoro , le sedi territoriali INPS procedono al confronto delle retribuzioni prodotte con i dati della contrattazione collettiva applicabile in proprio possesso o spontaneamente prodotta dall’interessato oppure acquisita mediante richiesta all’ITL competente. In ogni caso, i prospetti retributivi devono recare l’espressa assunzione di responsabilità del datore di lavoro.

 

Gli adempimenti fiscali nel nuovo decreto legge in arrivo

 

Il Consiglio dei ministri, nella seduta del 28 marzo 2023, ha dato il via libera a un decreto legge contenente, tra l’altro, disposizioni in materia fiscale (Consiglio dei ministri, comunicato 28 marzo 2023, n. 26). 

Il Consiglio dei ministri ha approvato un nuovo decreto legge che, oltre a misure in sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute, contiene anche disposizioni di natura fiscale.

 

Si interviene sulla disciplina dell’adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, prorogando i termini previsti per la definizione in acquiescenza e prevedendo che possano essere definiti in acquiescenza gli atti non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023, divenuti definitivi per mancata impugnazione nel periodo compreso tra il 2 gennaio e il 31 gennaio.

La conciliazione agevolata introdotta con la Legge di bilancio 2023 viene estesa alle controversie pendenti al 31 gennaio 2023, in luogo del 10 gennaio 2023, innanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado.

 

Viene disciplinata la regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale. In particolare viene precisato che, per accedere alla regolarizzazione, l’assenza della notifica della cartella di pagamento o dell’avviso di intimazione debba riferirsi alla data di entrata in vigore dell’ultima legge di bilancio, che ha introdotto tale istituto.

 

Sono modificati i termini previsti dalla Legge di bilancio per l’accesso ad alcune delle misure definitorie previste. In particolare: viene rinviato al 31 ottobre 2023, in luogo del 31 marzo 2023, il termine di versamento della prima rata previsto per la regolarizzazione delle violazioni di natura formale; vengono modificati i termini per l’accesso al cosiddetto “ravvedimento speciale” e, sempre in relazione allo stesso, si prevede che la regolarizzazione debba essere perfezionata entro la data del 30 settembre 2023, in luogo del 31 marzo 2023.

 

Sono escluse dal ravvedimento speciale le violazioni rilevabili in sede di controllo automatico delle dichiarazioni dei redditi e di dichiarazioni IVA, nonché quelle definibili mediante la regolarizzazione delle violazioni formali.

 

Cambiano anche i termini previsti per la definizione agevolata delle controversie tributarie, la conciliazione agevolata e la rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione.

 

Si prevedono cause speciali di non punibilità di alcuni reati tributari (omesso versamento di ritenute dovute o certificate per importo superiore a 150.000 euro per annualità, omesso versamento di IVA di importo superiore a 250.000 euro per annualità, indebita compensazione di crediti non spettanti superiore a 50.000 euro), in particolare quando le relative violazioni sono correttamente definite e le somme dovute sono versate integralmente dal contribuente secondo le modalità previste.

 

Prevista l’istituzione di un Fondo per le vittime dell’amianto, in favore dei lavoratori – nonché, in caso di decesso, nei confronti dei loro eredi – di società partecipate pubbliche che hanno contratto patologie asbesto-correlate durante l’attività lavorativa prestata presso i cantieri navali per i quali hanno trovato applicazione le disposizioni sul trattamento straordinario di integrazione salariale e sul pensionamento anticipato (lavoratori occupati in imprese che utilizzano ovvero estraggono amianto, impegnate in processi di ristrutturazione e riconversione produttiva).

 

CIPL Edilizia – Lecco: definito l’EVR da erogare per l’anno in corso 

 



Per le imprese edili e artigiane l’Elemento Variabile della Retribuzione erogabile è pari al 3% dei minimi di paga base e di stipendio 


Il 26 gennaio 2023 tra Ance Lecco Sondrio, Confartigianato Imprese Lecco, e Feneal-Uil Alta Lombardia, Filca-Cisl Monza Brianza Lecco, Fillea-Cgil di Lecco, si è svolto l’incontro per la verifica dell’andamento congiunturale del settore edile nella Provincia di Lecco, correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione. 
Le Parti Sociali hanno concordato che nell’anno 2023 l’Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.), definito ed erogabile a livello provinciale per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini industriali ed artigiane della Provincia di Lecco, è pari al 3% dei minimi di paga base e di stipendio in vigore al 1º luglio 2014 e 4 maggio 2022, rispettivamente per le imprese industriali e per le imprese artigiane del settore edile ed affini.
Ai fini della determinazione dell’EVR da corrispondere a livello aziendale, e della sua esatta quantificazione, le singole imprese dovranno effettuare la verifica a livello aziendale, applicando i parametri ed i criteri di cui al Verbale di Accordo del 21 luglio 2022 (raffronto delle ore lavorate denunciate nelle Casse Edili, e del volume di affari IVA, come risultante dalle dichiarazioni annuali IVA, nel triennio 2022/2021/2020 rispetto al triennio 2021/2020/2019), nel rispetto della procedura ivi prevista. Le imprese di nuova costituzione dovranno erogare l’EVR nella misura fissata a livello territoriale, mentre per gli anni successivi, fino al raggiungimento del parametro territoriale del triennio, il confronto temporale sarà effettuato anno su anno e biennio su biennio.
A tal fine, la Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza delle Province di Como e Lecco provvederà a trasmettere e certificare alle singole imprese il dato relativo alle ore lavorate, alla stessa dichiarate, per le annualità ricomprese nei periodi oggetto della verifica (2019, 2020, 2021, 2022). 
Qualora i suddetti parametri aziendali risultino entrambi:
pari o positivi rispetto al triennio precedente, l’azienda provvederà ad erogare l’EVR nella misura stabilita a livello provinciale con il presente accordo; 
negativi, l’EVR non sarà erogato; 
– nel caso in cui solo uno dei parametri risulti negativo nel confronto triennale, l’azienda erogherà l’EVR in misura pari al 50% degli importi definiti dal presente accordo a livello provinciale.

Imprese industriali


Operai






















Livello Importo EVR orario
0,19800
0,18390
0,16530
0,14130
Discontinui senza alloggio 0,12720
Discontinui con alloggio 0,11310

Impiegati

































Livello Importo EVR mensile Importo EVR giornaliero x full time (20 gg/mese convenzionali)
48,92130 2,44607
44,02890 2,20145
36,69060 1,83453
34,24530 1,71227
31,79880 1,58994
28,61910 1,43096
24,46080 1,22304

Imprese artigiane


Operai
















Livello Importo EVR orario
0,22980
3º) 0,21360
0,19200
0,16440

Impiegati

































Livello Importo EVR mensile Importo EVR giornaliero x full time (20 gg/mese convenzionali)
57,34380 2,86719
51,15240 2,55762
42,63120 2,13156
4* 39,76140 1,98807
3″ 36,95160 1,84758
33,22950 1,66148
28,41900 1,42095

 

 

Al via il bonus trasporti per studenti e lavoratori

 

La misura stanzia 100 milioni di euro per il 2023 per l’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico (Ministero dell’economia e delle finanze, comunicato 27 marzo 2023).

È stato firmato il decreto dai ministri dell’Economia e delle finanze, del lavoro e delle infrastrutture che da il via libera al bonus trasporti con l’obiettivo di sostenere contro il caro energia famiglie, studenti e lavoratori nell’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, nonché per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.

Il provvedimento disciplina le modalità di erogazione del contributo previsto dal decreto carburanti e con il quale sono state stanziati per la misura risorse pari a 100 milioni di euro per l’anno 2023.

Possono beneficiare del buono, fino a un importo massimo di 60 euro, i cittadini con un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro nell’anno 2022 e che presenteranno domanda entro il 31 dicembre 2023 attraverso il portale www.bonustrasporti.lavoro.gov.it. Il portale verrà aggiornato con le nuove modalità operative dopo il vaglio del decreto attuativo da parte degli organi di controllo.

 

 

Garante privacy: approvazione del codice di condotta per le attività di telemarketing

 

 

Il Garante per la protezione dei dati personali ha approvato il codice di condotta per le attività di telemarketing e teleselling presentato dalle associazioni promotrici, tale Codice acquisterà efficacia una volta conclusa la fase di accreditamento dell’Organismo di monitoraggio (comunicato stampa 24 marzo 2023).

Con provvedimento n.70 del 9 marzo 2023 il Garante per la protezione dei dati personali, ha approvato il Codice di condotta, presentato da associazioni di committenti, call center, teleseller, list provider e associazioni di consumatori, riferito ad attività di trattamento dei dati personali effettuati, da soggetti operanti in territorio italiano o estero, per promuovere e/o offrire beni o servizi, tramite il canale telefonico, a soggetti ubicati nel territorio dello Stato italiano (telemarketing e teleselling). L’entrata in vigore è prevista previo accreditamento dell’Organismo di monitoraggio, ai sensi dell’art. 41 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, 15 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.  

L’organismo indipendente di monitoraggio (OdM) è, dunque, esterno all’organizzazione delle associazioni promotrici, al fine di garantirne la piena indipendenza e imparzialità e per evitarne qualsiasi forma di interferenza, condizionamento o conflitto di interessi. Nel dettaglio, l’OdM si occupa di:

  • garantire il rispetto del Codice di condotta da parte degli aderenti, anche predisponendo tutte le verifiche ritenute opportune, inclusi controlli, sia in remoto che presso la sede degli aderenti;
  • fornire al Garante e agli aderenti resoconti riassuntivi periodici, con cadenza almeno semestrale, relativi alle attività svolte, inclusi i controlli e le verifiche effettuate;
  • mettere a disposizione degli aderenti, con cadenza annuale, una rendicontazione economica inerente alle attività svolte, alle spese sostenute e agli emolumenti eventualmente elargiti;
  • fornire periodicamente, con cadenza almeno annuale, al Garante, alle associazioni promotrici e agli aderenti informazioni sul funzionamento del Codice di condotta. 

Le società aderenti al Codice sono tenute a garantire l’adozione di misure specifiche per assicurare la correttezza e la legittimità dei trattamenti di dati svolti lungo tutta la “filiera” del telemarketing. Tra le garanzie, in particolare, sono previste: la raccolta dei consensi specifici per le singole finalità (marketing, profilazione, ecc.); l’informativa precisa sulle finalità per le quali vengono usati i dati dei soggetti contattati, che garantisce la possibilità d’opposizione al trattamento, la rettifica o l’aggiornamento dei dati; la valutazione di impatto nel caso di trattamenti automatizzati, compresa la profilazione, che comportano un’analisi sistematica e globale di informazioni personali. Per ogni vendita di servizi realizzata a seguito di contatto promozionale senza consenso è prevista una penale o la mancata corresponsione della provvigione.

L’approvazione del Codice è, dunque, la manifestazione della volontà di contrastare il fenomeno del telemarketing selvaggio, vista anche l’ampia adesione dimostrata dai principali operatori del settore, che ne garantisce la diffusione nel mercato di principi e misure a tutela dei consumatori.