Prorogata al 1° dicembre 2022 la comunicazione di lavoro agile

 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha reso noto che il termine per la trasmissione dei dati relativi agli accordi individuali di lavoro agile è prorogato al 1° dicembre 2022 (Comunicato 25 ottobre 2022).

Il cd. “Decreto Semplificazioni” ha previsto che a decorrere dal 1° settembre 2022, il datore di lavoro è tenuto a comunicare in via telematica al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile, secondo le modalità individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
In caso di mancata comunicazione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.
Con il Decreto Ministeriale n. 149 del 22 agosto 2022, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha adottato il modello concernente le informazioni relative all’accordo di lavoro agile da trasmettere con le modalità telematiche. Tale modello è accessibile attraverso il portale istituzionale https://servizi.lavoro.gov.it, nella sezione dei servizi on-line, mediante autenticazione SPID o CIE.
Tale procedura si applica agli accordi individuali di lavoro agile stipulati o modificati a decorrere dalla data del 1° settembre 2022, fermo restando la validità delle comunicazioni già effettuate secondo le modalità della disciplina previgente.
L’accordo individuale di lavoro agile deve essere comunque conservato dal datore di lavoro per un periodo di 5 anni dalla sottoscrizione.


Riguardo al termine di presentazione del modello di lavoro agile, il termine è stato differito dal 1° novembre al 1° dicembre 2022.


In alternativa alla trasmissione tramite applicativo web è possibile utilizzare la modalità massiva REST, utile per l’invio tramite API REST di una elevata numerosità di periodi di lavoro agile da comunicare. È possibile trasmettere tutte le tipologie di comunicazione sopra elencate. L’attivazione di tale modalità richiede l’invio da parte dell’Azienda o del Soggetto Abilitato di una richiesta di contatto tramite il form online disponibile nell’URP Online del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – https://urponline.lavoro.gov.it/s/crea-case?language=it.

 

Cassa Edile di Terni: Contributi in vigore dall’1/10/2022

 



Nel rispetto delle disposizioni contrattuali di cui all’Accordo Nazionale del 22/9/2022, che hanno modificato la percentuale APE, la Cassa Edile della provincia di Terni, pubblica le nuove aliquote contributive in vigore dall’1/10/2022


La Cassa Edile della provincia di Terni, pubblica il prospetto contributi da versare con decorrenza 1° ottobre 2022


I contributi Cassa Edile sono pari al 9,79% così suddivisi:































































Contributi

TOTALE

A carico Impresa

A carico Operaio

Contributo Cassa Edile 2,250% 1,875% 0,375%
Contributo FNAPE -Fondo Nazionale APE 3,950% 3,950%
Contributo T.E.S.e F. 1,000% 1,000%
QACT – Quote adesione contrattuale Territoriali 1,930% 1,065% 0,865%
QACN – Quote adesione contrattuale Nazionali 0,460% 0,230% 0,230%
Fondo Nazionale Prepensionamenti (già fondo lavori usuranti) 0,200% 0,200%
Totale contributi 9,790% 8,320% 1,470%
Altre voci:      
Fondo Sanitario Nazionale operai (1) 0,60% 0,60%  
Fondo Incentivo all’Occupazione (2) 0,10% 0,10%  
Contributo RLST (3) 0,10% 0,10%  
Fondo Territoriale per la qualificazione del settore edile, Formazione ed incremento delle competenze professionali dei lavoratori 0,20% 0,20%  


(1) Contribuzione da calcolare su un minimo di 120 ore lavorate su paga base, indennità di contingenza, I.T.S. , EDR.


(2) Contribuzione da versare sulle ore effettivamente lavorate per la paga oraria (paga base, indennità di contingenza, I.T.S., EDR)


(3) Contributo da versare per le sole Imprese che non dispongono di un RLS aziendale (calcolo mut in automatico).

 

Agroalimentare: riqualificazione dei mercati all’ingrosso

 


Al via il 31 ottobre 2022 il nuovo incentivo per lo sviluppo della logistica dei mercati agroalimentari all’ingrosso (INVITALIA – Comunicato 24 ottobre 2022).

Promosso dal Ministero delle Politiche agricole e gestito da Invitalia, è finanziato con 150 milioni di euro nell’ambito del PNRR.
Le agevolazioni sono rivolte a soggetti pubblici o privati, gestori di mercati agroalimentari all’ingrosso o eventuali altri soggetti comunque aventi titolo alla realizzazione degli interventi, ai sensi dell’organizzazione e dell’ordinamento del mercato interessato e della disciplina generale di riferimento.
Sono finanziabili i progetti di ammodernamento delle infrastrutture adibite a mercati agroalimentari all’ingrosso, che prevedono interventi di riqualificazione con l’obiettivo di migliorare la capacità logistica, ridurre l’impatto ambientale e gli sprechi alimentari.
Le agevolazioni sono concesse, nella forma della sovvenzione diretta, fino a un massimo di 10 milioni di euro per ogni progetto.
Le domande, che saranno esaminate con una valutazione a graduatoria, possono essere presentate dalle ore 12.00 del 31 ottobre fino alle ore 12.00 del 30 novembre 2022.

 

Utilizzo di attrezzatura aziendale per scopi personali: legittimo il licenziamento

 


Ai fini della validità del licenziamento intimato per ragioni disciplinari non è necessaria la previa affissione del codice disciplinare, in presenza della violazione di norme di legge e comunque di doveri fondamentali del lavoratore, riconoscibili come tali senza necessità di specifica previsione. Il principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 21 ottobre 2022, n. 31150.


La Suprema Corte ha confermato la sentenza d’appello che aveva dichiarato legittimo il licenziamento intimato dalla società datrice ad un lavoratore a cui era stato contestato di aver eseguito, durante l’orario di lavoro, attività personali, allontanandosi dalla propria postazione di lavoro senza permesso ed utilizzando attrezzature cui non era stato preventivamente addestrato.


Il lavoratore aveva proposto ricorso per la cassazione della sentenza, lamentando, tra i motivi, violazione di legge con riguardo alla mancata affissione del codice disciplinare e alla mancata pubblicità relativamente al divieto di utilizzazione della pressa, macchinario impiegato nel caso di specie.


I Giudici di legittimità, giudicata infondata tale doglianza, hanno ribadito il consolidato principio giurisprudenziale in base al quale, ai fini della validità del licenziamento intimato per ragioni disciplinari, non è necessaria la previa affissione del codice disciplinare, in presenza della violazione di norme di legge e comunque di doveri fondamentali del lavoratore, riconoscibili come tali senza necessità di specifica previsione, come accertato nella fattispecie. Alcun rilievo poteva assumere, inoltre, nel caso concreto, l’assenza di pubblicità circa il divieto di utilizzazione della pressa; sul punto dovevano ritenersi, difatti, condivisibili le argomentazioni della Corte di merito circa la gravità dell’illecito, tenuto conto delle mansioni svolte dal dipendente nonché dell’assenza di addestramento all’uso del macchinario impiegato.


Ciò posto, i Giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso, ritenuta dimostrata la peculiare gravità del comportamento del lavoratore e, conseguentemente, legittima l’adozione della massima sanzione espulsiva nei confronti dello stesso.


 

Accertamento illegittimo se non viene considerata l’incidenza del furto merci

 


La Corte di Cassazione con l’ordinanza 18 ottobre 2022 n. 30674 è intervenuto sull’illegittimità di un accertamento induttivo del reddito d’impresa che nel valutare l’antieconomicità della gestione della società non ha considerato l’incidenza del furto di merci.

Il caso di specie si riferisce ad un avviso di accertamento sulla base della riscontrata antieconomicità della gestione dell’attività da parte della società contribuente con cui erano stati recuperati a tassazione, per l’anno 2013, maggiori ricavi non dichiarati, con conseguente recupero a tassazione di maggiore IRAP e IVA, oltre accessori.
La C.T.R. osservò che correttamente il primo giudice aveva ritenuto non fondato l’accertamento, rilevando da un lato che la mera antieconomicità non può supportare, se isolatamente considerata, una presunzione di ricavi non dichiarati, e dall’altro che l’Agenzia aveva proceduto ad accertare induttivamente i maggiori ricavi applicando un M.O.L. (margine operativo lordo) del 3% ai costi merce, senza però tener conto che, nello stesso anno 2013, la società aveva subito un furto di merce, certamente idoneo ad incidere sull’operato conteggio.
A riguardo, l’Agenzia delle Entrate denuncia la violazione dell’art. 345 c.p.c., nonché degli artt. 18 e 57 del d.lgs. n. 546/1992, giacché la C.T.R. ha valutato i costi di esercizio, per l’anno 2013, in € 3.062.207,00, mentre invece essi ammontavano ad € 3.106.951,00, così sostanzialmente recependo la modificazione della tesi difensiva della società, illegittimamente mutata in secondo grado, rispetto a quanto dapprima sostenuto.
In particolare, secondo i giudici della Corte, nel giudizio d’appello la società ha utilizzato la denuncia di furto non più quale prova contraria circa l’antieconomicità della gestione dell’impresa, bensì quale prova dell’esistenza di un ulteriore costo, incidente sul calcolo basato sul M.O.L..
Nel vigente ordinamento processuale, il giudizio d’appello non ha ad oggetto un riesame pieno nel merito della decisione impugnata (“novum judicium”), ma assume le caratteristiche di una “revisio prioris instantiae”, cosicché l’appellante ha sempre la veste di attore rispetto al giudizio instaurato e con essa l’onere di dimostrare la fondatezza dei propri motivi di gravame, quale che sia stata la posizione processuale assunta nel giudizio di primo grado”.
Anche per tale essenziale ragione, è dunque evidente che la società contribuente non è rigidamente vincolata alla prospettazione ed alla particolare “angolazione” visuale di un determinato fatto, rilevante ai fini della soluzione della controversia, per come offerto nel primo grado di giudizio, ben potendo essa utilizzarlo difensivamente nel contesto di una diversa lettura – ovviamente, con il solo vincolo del divieto dei nova ex art. 57 d.lgs. n. 546/1992 – al fine di contrastare gli argomenti posti a base dell’appello avversario, ossia come mera difesa.