Ammministratori di condominio: firmato il nuovo CCNL

 



 


25 LUG 202 Sottoscritto il CCNL per Dipendenti di “studi professionali che amministrano condomini o immobili; società di servizi integrati alla proprietà’ immobiliare


L’accordo, che ha  validità dal 1° Luglio 2022 al 30 Giugno 2025, prevede due aumenti della Retribuzione Minima Contrattuale Territoriale Mensile: uno decorrente dalla retribuzione del mese di luglio 2022 ed altro dalla retribuzione del mese di luglio 2023.


Retribuzione Minima Contrattuale Territoriale Mensile in vigore dal 1° Luglio 2022 (oltre le altre voci maturate dal Lavoratore: IMC, Scatti, Indennità ecc.)































































































































































































































Regione

Quad.

A1

A2

B1

B2

C1

C2

D1

D2

Lombardia 2.723,25 2.391,75 2.169,75 1.950,75 1.783,00 1.560,50 1.558,00 1.468,00 1.342,00
Trentino 2.713,25 2.383,75 2.162,75 1.944,75 1.778,00 1.556,50 1.554,00 1.465,00 1.338,00
Liguria 2.713,25 2.383,75 2.162,75 1.943,75 1.778,00 1.555,50 1.553,00 1.464,00 1.338,00
Lazio 2.709,25 2.380,75 2.159,75 1.941,75 1.776,00 1.554,50 1.552,00 1.464,00 1.337,00
Toscana 2.706,25 2.377,75 2.157,75 1.939,75 1.774,00 1.553,50 1.551,00 1.463,00 1.336,00
EmiliaRomagna 2.692,25 2.365,75 2.146,75 1.930,75 1.766,00 1.546,50 1.544,00 1.456,00 1.330,00
Friuli 2.685,25 2.359,75 2.141,75 1.925,75 1.762,00 1.543,50 1.541,00 1.454,00 1.328,00
Valled’Aosta 2.677,25 2.352,75 2.135,75 1.920,75 1.757,00 1.540,50 1.538,00 1.451,00 1.325,00
Umbria 2.677,25 2.352,75 2.135,75 1.920,75 1.757,00 1.540,50 1.538,00 1.451,00 1.325,00
Piemonte 2.670,25 2.346,75 2.130,75 1.916,75 1.753,00 1.537,50 1.535,00 1.448,00 1.323,00
Veneto 2.645,25 2.325,75 2.111,75 1.899,75 1.739,00 1.525,50 1.523,00 1.437,00 1.312,00
Marche 2.617,25 2.301,75 2.090,75 1.880,75 1.722,00 1.511,50 1.509,00 1.425,00 1.301,00
Abruzzo 2.589,25 2.277,75 2.068,75 1.861,75 1.705,00 1.498,50 1.496,00 1.412,00 1.289,00
Sicilia 2.590,25 2.277,75 2.069,75 1.861,75 1.706,00 1.498,50 1.496,00 1.413,00 1.290,00
Puglia 2.585,25 2.274,75 2.066,75 1.859,75 1.703,00 1.497,50 1.495,00 1.411,00 1.288,00
Campania 2.582,25 2.270,75 2.063,75 1.856,75 1.701,00 1.495,50 1.493,00 1.410,00 1.287,00
Sardegna 2.579,25 2.269,75 2.062,75 1.855,75 1.700,00 1.494,50 1.492,00 1.410,00 1.287,00
Calabria 2.546,25 2.240,75 2.036,75 1.833,75 1.681,00 1.479,50 1.477,00 1.396,00 1.273,00
Basilicata 2.545,25 2.239,75 2.035,75 1.832,75 1.680,00 1.478,50 1.476,00 1.395,00 1.273,00
Molise 2.544,25 2.238,75 2.035,75 1.831,75 1.680,00 1.478,50 1.476,00 1.395,00 1.273,00


 


Retribuzione Minima Contrattuale Territoriale Mensile in vigore dal 1° Luglio 2022 per Operatori di Vendita (oltre le altre voci maturate dal Lavoratore: IMC, Scatti, Indennità ecc.)


 







































































































Regione

Op. Vendita 1° Categoria

Op. Vendita 2° Categoria

Op. Vendita 3° Categoria

Lombardia 1.604,70 1.404,45 1.402,20
Trentino 1.600,20 1.400,85 1.398,60
Liguria 1.600,20 1.399,95 1.397,70
Lazio 1.598,40 1.399,05 1.396,80
Toscana 1.596,60 1.398,15 1.395,90
EmiliaRomagna 1.589,40 1.391,85 1.389,60
Friuli 1.585,80 1.389,15 1.386,90
Valled’Aosta 1.581,30 1.386,45 1.384,20
Umbria 1.581,30 1.386,45 1.384,20
Piemonte 1.577,70 1.383,75 1.381,50
Veneto 1.565,10 1.372,95 1.370,70
Marche 1.549,80 1.360,35 1.358,10
Abruzzo 1.534,50 1.348,65 1.346,40
Sicilia 1.535,40 1.348,65 1.346,40
Puglia 1.532,70 1.347,75 1.345,50
Campania 1.530,90 1.345,95 1.343,70
Sardegna 1.530,00 1.345,05 1.342,80
Calabria 1.512,90 1.331,55 1.329,30
Basilicata 1.512,00 1.330,65 1.328,40
Molise 1.512,00 1.330,65 1.328,40


Retribuzione Minima Contrattuale Territoriale Mensile in vigore dal 1° Luglio 2023 (oltre le altre voci maturate dal Lavoratore: IMC, Scatti, Indennità ecc.)































































































































































































































Regione

Quad.

A1

A2

B1

B2

C1

C2

D1

D2

Lombardia 2.779,50 2.440,50 2.213,50 1.989,50 1.818,00 1.593,00 1.588,00 1.496,00 1.367,00
Trentino 2.769,50 2.432,50 2.206,50 1.983,50 1.813,00 1.589,00 1.584,00 1.493,00 1.363,00
Liguria 2.769,50 2.432,50 2.206,50 1.982,50 1.813,00 1.588,00 1.583,00 1.492,00 1.363,00
Lazio 2.765,50 2.429,50 2.203,50 1.980,50 1.811,00 1.587,00 1.582,00 1.492,00 1.362,00
Toscana 2.762,50 2.426,50 2.201,50 1.978,50 1.809,00 1.586,00 1.581,00 1.491,00 1.361,00
EmiliaRomagna 2.748,50 2.414,50 2.190,50 1.969,50 1.801,00 1.579,00 1.574,00 1.484,00 1.355,00
Friuli 2.741,50 2.408,50 2.185,50 1.964,50 1.797,00 1.576,00 1.571,00 1.482,00 1.353,00
Valled’Aosta 2.733,50 2.401,50 2.179,50 1.959,50 1.792,00 1.573,00 1.568,00 1.479,00 1.350,00
Umbria 2.733,50 2.401,50 2.179,50 1.959,50 1.792,00 1.573,00 1.568,00 1.479,00 1.350,00
Piemonte 2.726,50 2.395,50 2.174,50 1.955,50 1.788,00 1.570,00 1.565,00 1.476,00 1.348,00
Veneto 2.701,50 2.374,50 2.155,50 1.938,50 1.774,00 1.558,00 1.553,00 1.465,00 1.337,00
Marche 2.673,50 2.350,50 2.134,50 1.919,50 1.757,00 1.544,00 1.539,00 1.453,00 1.326,00
Abruzzo 2.645,50 2.326,50 2.112,50 1.900,50 1.740,00 1.531,00 1.526,00 1.440,00 1.314,00
Sicilia 2.646,50 2.326,50 2.113,50 1.900,50 1.741,00 1.531,00 1.526,00 1.441,00 1.315,00
Puglia 2.641,50 2.323,50 2.110,50 1.898,50 1.738,00 1.530,00 1.525,00 1.439,00 1.313,00
Campania 2.638,50 2.319,50 2.107,50 1.895,50 1.736,00 1.528,00 1.523,00 1.438,00 1.312,00
Sardegna 2.635,50 2.318,50 2.106,50 1.894,50 1.735,00 1.527,00 1.522,00 1.438,00 1.312,00
Calabria 2.602,50 2.289,50 2.080,50 1.872,50 1.716,00 1.512,00 1.507,00 1.424,00 1.298,00
Basilicata 2.601,50 2.288,50 2.079,50 1.871,50 1.715,00 1.511,00 1.506,00 1.423,00 1.298,00
Molise 2.600,50 2.287,50 2.079,50 1.870,50 1.715,00 1.511,00 1.506,00 1.423,00 1.298,00


Retribuzione Minima Contrattuale Territoriale Mensile in vigore dal 1° Luglio 2023 per Operatori di Vendita (oltre le altre voci maturate dal Lavoratore: IMC, Scatti, Indennità ecc.)







































































































Regione

Op. Vendita 1° Categoria

Op. Vendita 2° Categoria

Op. Vendita 3° Categoria

Lombardia 1.636,20 1.433,70 1.429,20
Trentino 1.631,70 1.430,10 1.425,60
Liguria 1.631,70 1.429,20 1.424,70
Lazio 1.629,90 1.428,30 1.423,80
Toscana 1.628,10 1.427,40 1.422,90
EmiliaRomagna 1.620,90 1.421,10 1.416,60
Friuli 1.617,30 1.418,40 1.413,90
Valled’Aosta 1.612,80 1.415,70 1.411,20
Umbria 1.612,80 1.415,70 1.411,20
Piemonte 1.609,20 1.413,00 1.408,50
Veneto 1.596,60 1.402,20 1.397,70
Marche 1.581,30 1.389,60 1.385,10
Abruzzo 1.566,00 1.377,90 1.373,40
Sicilia 1.566,90 1.377,90 1.373,40
Puglia 1.564,20 1.377,00 1.372,50
Campania 1.562,40 1.375,20 1.370,70
Sardegna 1.561,50 1.374,30 1.369,80
Calabria 1.544,40 1.360,80 1.356,30
Basilicata 1.543,50 1.359,90 1.355,40
Molise 1.543,50 1.359,90 1.355,40


Le Parti Contrattuali hanno concordato che parte degli aumenti retributivi, collegati all’adeguamento all’indice IPCA, non possano essere assorbiti da eventuali voci individuali già riconosciute ai Lavoratori. Per praticità, nella successiva tabella sono riportati i valori mensili degli importi non assorbibili del CCNL rinnovato.


Importo mensile lordo non assorbibile







































Livello

Valore incrementale NON assorbibile al 1/7/22

Valore incrementale NON assorbibile al 1/7/23

Quadro € 56,25 € 56,25
Al – ex 1° € 48,75 € 48,75
A2 – ex 2° € 43,75 € 43,75
B1 – ex 3° € 38,75 € 38,75
B2 – ex 4° € 35,00 € 35,00
C1 – ex 5° € 32,50 € 32,50
C2 – ex 6° € 30,00 € 30,00
D1 – ex 7° € 28,00 € 28,00
D2 – ex 8° € 25,00 € 25,00


Viene introdotta l’Indennità di Mancata Contrattazione, da riconoscere nel “corpo del cedolino paga” da riconoscere in base alle presenze del lavoratore per 12 mensilità/anno, potrà essere assorbita in presenza di trattamenti retributivi collettivi (Contrattazione di secondo livello, Premi aziendali ecc.) od Individuali (“ad personam”, superminimi ecc.). L’assorbimento di tale Indennità potrà avvenire fino a concorrenza con il costo aziendale dell’elemento retribuito assorbito.


Le Parti Contrattuali hanno introdotto un trattamento minimo di Welfare da riconoscere obbligatoriamente ai dipendenti nei seguenti valori annui di seguito indicati:









Livello

Welfare Contrattuale (dal 2022 in poi)

Quadro € 1.200/anno
A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2 Operatori di Vendita € 600/anno

 

Le paghe aggiornate per gli Operai Agricoli della provincia di Verona

 



Le tabelle salariali per gli Operai Agricoli e Florovivaisti OTI e OTD della provincia di Varese sono aggiornate dall’1/6/2022 a seguito della prima tranche di aumento del 3% prevista dal verbale di accordo nazionale 23/5/2022


1. TABELLE SALARIALI PER OPERAI AGRICOLI A TEMPO INDETERMINATO VALIDE DAL 01/06/2022 A SEGUITO DELL’AUMENTO PREVISTO DAL RINNOVO DEL CCNL DEL 23/05/2022 – I RATA DI AUMENTO



















































































Qualifica

Retribuz. Naz.le Col 1

Integrativo Provinciale Col 2

Abitazione e annessi Col 3

Aumento CCNL 2022 Col 4

Totale retrib.Mensile Col 1+2+3+4 Col 5

Tot. paga oraria Col 5:169

I AREA
1° livello € 1.240,39 € 429,59 € 2,88 € 50,19 € 1.723,05 € 10,20
2° livello € 1.227,59 € 424,59 € 2,88 € 49,65 € 1.704,71 € 10,09
3° livello € 1.183,23 € 405,15 € 2,88 € 47,74 € 1.639,00 € 9,70
II AREA            
4° livello € 1.145,93 € 388,88 € 2,88 € 46,13 € 1.583,82 € 9,37
5° livello € 1.087,74 € 367,06 € 2,88 € 43,73 € 1.501,41 € 8,88
III AREA            
6° livello € 995,60 € 332,81 € 2,88 € 39,94 € 1.371,23 € 8,11
7° livello € 962,37 € 323,67 € 2,88 € 38,67 € 1.327,59 € 7,86


2. TABELLE SALARIALI PER OPERAI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO VALIDE DAL 01/06/2022 A SEGUITO DELL’AUMENTO PREVISTO DAL RINNOVO DEL CCNL DEL 23/05/2022 – I RATA DI AUMENTO









































































Qualifica

Retribuz. Naz.le Col 1

Integrativo Provinciale Col 2

Aumento CCNL 2022 Col 3

3° elem. 30,44% su 1+2+3 Col 4

Totale paga Oraria Col 1+2+3+4

I AREA
1° livello € 7,44 € 2,67 € 0,30 € 3,17 € 13,58
2° livello € 7,35 € 2,64 € 0,30 € 3,13 € 13,42
3° livello € 7,08 € 2,52 € 0,29 € 3,01 € 12,90
II AREA          
4° livello € 6,85 € 2,41 € 0,28 € 2,90 € 12,44
5° livello € 6,50 € 2,27 € 0,26 € 2,75 € 11,78
III AREA          
6° livello € 5,96 € 2,07 € 0,24 € 2,52 € 10,79
7° livello € 5,80 € 2,02 € 0,23 € 2,45 € 10,51


 


3. TABELLE SALARIALI PER OPERAI FLOROVIVAISTI A TEMPO INDETERMINATO VALIDE DAL 01/06/2022 A SEGUITO DELL’AUMENTO PREVISTO DAL RINNOVO DEL CCNL DEL 23/05/2022 – I RATA DI AUMENTO









































































Qualifica

Retribuz. Naz.le Col 1

Integrativo Provinciale Col 2

Aumento CCNL 2022 Col 3

Totale paga Oraria Col 1+2+3

Totale paga Mensile Col 4 x 169

I AREA          
1° livello € 7,50 € 2,56 € 0,30 € 10,36 € 1.750,84
2° livello € 7,34 € 2,51 € 0,30 € 10,15 € 1.715,35
3° livello € 7,10 € 2,40 € 0,29 € 9,79 € 1.654,51
II AREA          
4° livello € 6,86 € 2,28 € 0,27 € 9,41 € 1.590,29
5° livello € 6,51 € 2,16 € 0,26 € 8,93 € 1.509,17
III AREA          
6° livello € 5,96 € 1,96 € 0,24 € 8,16 € 1.379,04
7° livello € 5,77 € 1,89 € 0,23 € 7,89 € 1.333,41


4. TABELLE SALARIALI PER OPERAI FLOROVIVASTI A TEMPO DETERMINATO VALIDE DAL 01/06/2022 A SEGUITO DELL’AUMENTO PREVISTO DAL RINNOVO DEL CCNL DEL 23/05/2022 – I RATA DI AUMENTO









































































Qualifica

Retribuz. Naz.le Col 1

Integrativo Provinciale Col 2

Aumento CCNL 2022 Col 3

3° elem. 30,44% su 1+2+3 Col 4

Totale retribuzione Oraria Col 1+2+3+4

I AREA
1° livello € 7,56 € 2,58 € 0,30 € 3,18 € 13,62
2° livello € 7,43 € 2,55 € 0,30 € 3,13 € 13,41
3° livello € 7,14 € 2,43 € 0,29 € 3,00 € 12,86
II AREA          
4° livello € 6,91 € 2,29 € 0,28 € 2,88 € 12,36
5° livello € 6,57 € 2,19 € 0,26 € 2,75 € 11,77
III AREA          
6° livello € 6,01 € 1,96 € 0,24 € 2,50 € 10,71
7° livello € 5,80 € 1,91 € 0,23 € 2,42 € 10,36

 

Firmata ipotesi di rinnovo del CCNL Attività Minerarie

 



Firmata il 13 luglio 2022 l’ipotesi di rinnovo del CCNL attività minerarie, tacitamente ratificata in accordo il 30 luglio 2022 e con scadenza al 31 marzo 2025.


Con la presente ipotesi di accordo le Parti istituiscono una commissione paritetica composta da dodici membri totali che definirà le necessarie implementazioni all’attuale sistema classificatorio, e individuerà le nuove professionalità determinatesi nel processo produttivo.
I lavori della Commissione hanno individuato nuovi profili nel livello 8, Addetto cernita e Addetto alla conduzione di pala, nel livello 7, Cernitore con almeno 1 anno di esperienza e Palista con almeno 1 anno di esperienza.
L’aumento di retribuzione è definito come segue:
















































Livelli

Aumento dal 1 gennaio 2023

Aumento dal 1 dicembre 2023

Aumento dal 1 gennaio 2025

1S 71,67 119,44 127,41
1 69,00 115,00 122,67
2 63,33 105,56 112,59
3 55,00 91,67 97,78
4 48,33 80,56 85,93
5 45,00 75,00 80,00
6 41,67 69,44 74,07
7 38,33 63,89 68,15
8 33,33 55,56 59,26


 


La retribuzione è definita come segue:
















































Livelli

Minimi al 1 gennaio 2023

Minimi al 1 dicembre 2023

Minimi al 1 gennaio 2025

1S 2.886,66 3.006,10 3.133,51
1 2.845,45 2.960,45 3.083,12
2 2.634,40 2.739,96 2.852,55
3 2.344,11 2.435,78 2.533,55
4 2.126,11 2.206,67 2.292,59
5 2.008,19 2.083,19 2.163,19
6 1.893,75 1.963,19 2.037,27
7 1.775,64 1.839,53 1.907,68
8 1.635,01 1.690,57 1.749,83

 

DL Aiuti convertito, compensazione dei crediti maturati dalle imprese verso la PA

 


Estesa la platea dei soggetti che possono compensare crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo; tale possibilità viene riconosciuta anche per i crediti derivanti da prestazioni professionali (art. 20-ter, D.L. n. 50/2022, conv. Con modif. in L. n. 91/2022).

L’articolo 20-ter modifica l’articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo.
In particolare, anche per le prestazioni professionali (non solo nel caso di somministrazione, forniture e appalti) i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo.
Le disposizioni sopra citate si applicano anche alle somme contenute nei carichi affidati all’agente della riscossione successivamente al 30 settembre 2013 e, in ogni caso, entro il 31 dicembre del secondo anno antecedente a quello in cui è richiesta la compensazione.
Ai fini dell’applicazione delle norme in esame le certificazioni delle PA che attestano che il credito sia certo, liquido ed esigibile, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l’apposita piattaforma elettronica, sono utilizzate, a richiesta del creditore, per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell’iscrizione a ruolo, effettuato in data antecedente a quella prevista per il pagamento del credito.
Si ricorda che su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, le pubbliche amministrazioni certificano, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di patto di stabilità interno, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell’istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto o pro solvendo a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente.
Tale certificazione, invece, non può essere rilasciata, a pena di nullità, dagli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari, ovvero a programmi operativi di prosecuzione degli stessi, qualora nell’ambito di detti piani o programmi siano state previste operazioni relative al debito. Sono in ogni caso fatte salve le certificazioni rilasciate dalle regioni già sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari e già commissariate, nonché le certificazioni rilasciate nell’ambito di operazioni di gestione del debito sanitario, in attuazione dei predetti piani o programmi operativi.


 

Garanzia Sace a sostegno delle imprese energivore

 


Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 luglio 2022 n. 169, il DPCM 12 luglio 2022, recante disposizioni per l’attuazione del sostegno alle imprese energivore di interesse strategico attraverso le garanzie di Sace S.p.a.

La misura di sostegno, attraverso il rilascio di garanzie in favore di banche per l’erogazione di linee di credito a imprese ad alto consumo energetico che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, prevista dall’art. 10, co. 1, D.L. n. 21/2022, conv., con modif., dalla L. n. 51/2022, è attuata da Sace S.p.a., ai sensi e nei limiti della sezione 2.2 della comunicazione della Commissione europea 2022/C 131 1/01 e previa autorizzazione della medesima Commissione in esito alla procedura di notifica ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.


A riguardo, costituiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale gli impianti siderurgici già in gestione del gruppo Ilva, gestiti, alla data di adozione del presente decreto, dal gruppo Acciaierie d’Italia.


Con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, possono essere individuati ulteriori stabilimenti che, per le relative caratteristiche di strategicità, rientrano nel campo di applicazione della misura prevista.