Attribuzione del codice fiscale ai minori stranieri non regolari e non accompagnati

 


I minori stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all’ingresso ed al soggiorno, sono iscritti al Servizio Sanitario Nazionale ed usufruiscano dell’assistenza sanitaria in condizione di parità con i cittadini italiani. (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 07 giugno 2022, n. 25/E)

L’iscrizione è obbligatoria e gratuita al Servizio Sanitario Nazionale dei minori stranieri non accompagnati, anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, a seguito delle segnalazioni di legge dopo il loro ritrovamento nel territorio nazionale.
Sulla base di tali disposizioni normative a tutela dei minori stranieri, in ragione della loro condizione di maggiore vulnerabilità, e considerato che, allo stato attuale, il codice fiscale è il codice identificativo ritenuto indispensabile per l’iscrizione al SSN a cura delle strutture ASL, si rende necessaria l’attribuzione del codice fiscale a tale tipologia di minori stranieri, ancorché privi di un regolare permesso di soggiorno.
Al fine di uniformare il comportamento degli Uffici dell’Agenzia delle entrate su tutto il territorio nazionale, si forniscono, pertanto, le seguenti indicazioni operative qualora al minore non sia stato già attribuito un codice fiscale.
Le richieste di attribuzione del codice fiscale relative ai minori stranieri devono essere presentate agli uffici dell’Agenzia delle entrate dalla struttura ASL tenuta all’iscrizione al SSN dei soggetti stranieri in oggetto. La ASL richiede il codice fiscale in qualità di soggetto terzo obbligato all’indicazione del codice fiscale di altri soggetti.
Le sopraindicate richieste devono essere presentate dalla struttura ASL competente tramite il modello anagrafico AA4/8 – Domanda di attribuzione codice fiscale, comunicazione variazione dati e richiesta tesserino/duplicato tessera sanitaria (persone fisiche) come richiesta per soggetto terzo, indicando come tipologia richiedente il codice 17 – Soggetti tenuti agli obblighi di indicazione del codice fiscale di soggetto terzo, come ad esempio enti previdenziali, banche, associazioni sportive, ecc. ovvero, se relative a più minori, tramite un’unica istanza contenente tutte le informazioni previste dal suddetto modello per ogni minore. Deve essere allegata, inoltre, una dichiarazione della struttura ASL richiedente che attesti la motivazione della richiesta del codice fiscale e la corrispondenza dei dati indicati nella stessa con quelli desunti dagli atti in base ai quali effettua l’iscrizione al SSN.
L’ufficio dell’Agenzia delle Entrate che riceve la domanda deve acquisire agli atti l’eventuale documentazione prodotta dalla struttura ASL ed effettuare preventivamente la ricerca del soggetto negli archivi dell’Anagrafe Tributaria, anche per dati anagrafici parziali; ciò al fine di verificare che questi non sia già titolare di un codice fiscale, registrato sulla base di dati anagrafici difformi da quelli dichiarati dalla struttura ASL.
Una volta generato il codice fiscale, l’Ufficio lo comunica all’ASL richiedente: sarà cura di tale struttura comunicare il codice fiscale a chi ne ha la responsabilità genitoriale o al responsabile della struttura di prima accoglienza.
Le strutture ASL interessate potranno stipulare con le rispettive Direzioni Regionali dell’Agenzia delle Entrate appositi protocolli d’intesa volti a concordare modalità operative efficaci ed agevoli per lo scambio delle suddette informazioni.

 

IRAP: l’assenza dell’autonoma organizzazione va provata

 


Qualora il professionista affidi a terzi in modo occasione le incombenze tipiche dell’attività professionale, è tenuto a provare l’insussistenza dell’autonoma organizzazione quale presupposto impositivo dell’Irap (Corte di cassazione – – ordinanza 20 maggio 2022, n. 16391).

Secondo i giudici della Corte, in tema di IRAP, l’impiego non occasionale di lavoro altrui, quale elemento significativo dell’esistenza di un’autonoma organizzazione, che costituisce, a sua volta, presupposto dell’imposta, può essere desunto dai compensi corrisposti a terzi, purché correlati allo svolgimento di prestazioni non occasionali, afferenti all’esercizio dell’attività del soggetto passivo.
Sempre in tema di IRAP, il promotore finanziario è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata.
Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente:
– sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
– impieghi beni strumentali eccedenti, secondo “l’id quod plerumque accidit”, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.


Costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza delle predette condizioni.
Pertanto, nel giudizio d’impugnazione della cartella di pagamento emessa dall’Amministrazione finanziaria per omesso versamento dell’imposta nella misura indicata nella dichiarazione dei redditi, spetta al contribuente che ritratti la propria dichiarazione provare il fatto impedivo dell’obbligazione tributaria (asserita mancanza dell’autonoma organizzazione), determinandosi, altrimenti, un’irrazionale disparità di trattamento tra coloro che chiedono il rimborso di un’imposta versata e non dovuta, onerati di fornire la prova del diritto alla restituzione, e coloro che, dopo essersi dichiarati soggetti ad imposizione ed averne indicato l’ammontare in dichiarazione, ne omettono, in tutto o in parte, il versamento.


 

Decadenza incentivi per la valorizzazione edilizia

 


L’Agenzia delle entrate, con la risposta del 6 giugno 2022, n. 324, ha fornito precisazioni sulla decadenza degli incentivi per la valorizzazione edilizia, di cui all’articolo 7 del DL n. 34 del 2019.

Nel caso di specie, la società istante fa presente di aver acquistato, in data 4 marzo 2020, un immobile fruendo delle agevolazioni fiscali recate dall’articolo 7 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, ossia dell’applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna.
In sintesi, la norma in esame, che ha trovato applicazione sino al 31 dicembre 2021, ha previsto un’agevolazione per i trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare, che, entro i successivi dieci anni, provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi o eseguano, sui medesimi fabbricati determinati interventi edilizi (in entrambi i casi conformemente alla normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica “NZEB, A o B”), e poi procedano alla successiva alienazione.
Al riguardo, l’istante rappresenta che è ” in corso di vendita l’immobile senza appunto aver eseguito la trasformazione della classe energetica come previsto nel decreto sopracitato”.
Tale circostanza (vendita in assenza della valorizzazione) comporta, la decadenza dal regime agevolativo in parola, con applicazione dell’imposta di registro in misura ordinaria; la stessa, quindi, chiede di conoscere se sia possibile procedere al pagamento dell’imposta a seguito di autodenuncia resa all’Amministrazione finanziaria, senza applicazione di sanzione ovvero con applicazione della sanzione riducibile tramite l’istituto del ravvedimento operoso.
Con riferimento alla fattispecie rappresentata, l’Agenzia delle entrate osserva che la vendita dell’intero immobile, acquistato fruendo della predetta agevolazione fiscale, prima del decorso del termine di dieci anni previsto dall’articolo 7 del citato decreto legge n. 34 del 2019 senza che sia stata effettuata l’attività di valorizzazione descritta, impedisce il rispetto delle predette condizioni e, di conseguenza, integra una ipotesi di decadenza dall’agevolazione medesima, con applicazione delle ” imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte.”.


 

Infortunio sul lavoro: quando ne risponde il committente

 

8 giu 2022 Risponde del reato di omicidio colposo la committente che non abbia nominato il coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione delle opere, causando, con la propria condotta omissiva, l’infortunio mortale del lavoratore (Corte di Cassazione, Sentenza 31 maggio 2022, n. 21072).


La vicenda


Un lavoratore, dipendente di una ditta di costruzioni, mentre stava trasportando all’interno di un cantiere materiali di risulta con una carriola, scivolava all’interno di una buca non protetta da recinzioni o da altre opere, che era stata realizzata per porre le fondazioni di un’immobile da erigersi, e finiva infilzato in un ferro in attesa che fuoriusciva da una trave in cemento, ferro non protetto dai prescritti capelletti di protezione.
Le gravissime lesioni interne riportate dal lavoratore ne determinavano la morte.


Venivano riconosciuti responsabili di omicidio colposo all’esito del giudizio di primo grado, con condotte colpose tra loro indipendenti, la proprietaria del terreno e committente dei lavori per la realizzazione dell’immobile; il titolare della ditta esecutrice dei lavori ed il direttore dei lavori.
La sentenza di primo grado veniva integralmente confermata in appello.
In particolare, veniva riconosciuta la corresponsabilità per il reato di omicidio colposo, con violazione della disciplina antinfortunistica, della committente, titolare del permesso di costruire, per non avere nominato un responsabile per la sicurezza, per non avere predisposto il piano operativo per la sicurezza (p.o.s.) e per non avere nominato il coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione delle opere, figura necessaria e da nominarsi o da parte dalla committente oppure da parte dell’ impresa esecutrice.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la committente.


La sentenza della Cassazione


La Corte ha rigettato il ricorso, facendo proprie le conclusioni dei giudici di merito, secondo cui la committente aveva l’obbligo di nominare il coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori; pertanto, non avendovi ella provveduto, doveva ritenersi sussistente la responsabilità della stessa per l’evento verificatosi.
Una volta nominato, il coordinatore avrebbe, difatti, operato affinchè il cantiere fosse allestito in modo diverso, rispettoso delle misure di prevenzione degli infortuni sul lavoro, ed, in tal modo, si sarebbe potuto evitare l’infortunio mortale del lavoratore.
Come chiarito dalla Corte, dunque, doveva ritenersi, nel caso di specie, accertata la sussistenza del nesso causale tra la condotta colposa omissiva della committente e l’evento mortale.
I giudici hanno, altresì, rilevato l’insostenibilità della tesi difensiva dell’estraneità della stessa committente rispetto ai fatti, in quanto non dotata della preparazione tecnica necessaria, tanto da non essersi mai recata sul cantiere, ovvero di avere delegato i suoi compiti al direttore dei lavori, il quale, tuttavia, svolge un’attività limitata alla sorveglianza tecnica attinente all’esecuzione del progetto nell’interesse del committente ed è figura ben diversa da quella del coordinatore per la progettazione e l’esecuzione delle opere, la cui nomina, nel caso in argomento, era necessaria da parte della committente.
La sentenza impugnata è stata, pertanto, giudicata coerente con consolidati principi puntualizzati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il rischio derivante dalla conformazione dell’ambiente di lavoro grava sul committente e non è riconducibile alla natura specialistica dei lavori commissionati all’impresa appaltatrice.

 

Notifica degli atti della pubblica amministrazione: funzionamento della piattaforma digitale

 


Pubblicato, in gazzetta ufficiale, il DPCM che disciplina le modalità di funzionamento della piattaforma digitale per la notifica degli atti della PA.


Il gestore della piattaforma, prima della sua messa in funzione, verifica il corretto funzionamento tramite lo svolgimento di test sperimentali. Il piano dei test copre la totalità dei casi d’uso e delle funzionalità assegnate alla piattaforma dal decreto-legge e dal presente decreto attuativo. L’operatività della piattaforma è monitorata da metriche di successo e fallimento delle operazioni eseguite, individuate nel manuale operativo pubblicato sul sito web del gestore della piattaforma e redatto dallo stesso gestore, d’intesa con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata.
Il malfunzionamento della piattaforma viene segnalato sul sito istituzionale della stessa piattaforma, nonché mediante comunicazione ai sistemi informatici dei mittenti. Con le stesse modalità il gestore della piattaforma comunica il ripristino della funzionalità della stessa piattaforma.
Le persone giuridiche accedono alla piattaforma a mezzo SPID o CIE dei rispettivi legali rappresentanti, ovvero dei soggetti delegati. Il gestore della piattaforma verifica la qualità di legale rappresentante dell’utente, inibendo l’accesso in caso di riscontro negativo, mediante accesso al Registro delle Imprese gestito da InfoCamere ScpA, ovvero, nel caso di enti, associazioni e ogni altro soggetto pubblico o privato non tenuti all’iscrizione nel Registro delle Imprese, mediante accesso alle base dati dell’Agenzia dell’entrate in grado di restituire tale evidenza o mediante acquisizione della dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante la qualità di legale rappresentante e sottoscritta con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata dallo stesso dichiarante.
I destinatari possono eleggere un domicilio digitale di piattaforma o più domicili digitali di piattaforma diversificati in relazione ai vari mittenti, con le modalità indicate nel manuale operativo. Al destinatario è consentito altresì di indicare un recapito digitale tra quelli supportati dalla piattaforma, dove ricevere gli avvisi di cortesia.
Il sistema verifica la correttezza di domicilio e recapito digitale attraverso la predisposizione di una funzionalità di conferma da parte del destinatario.
Il sistema consente al destinatario che accede alla piattaforma di reperire, consultare e acquisire i documenti informatici oggetto di notificazione. Per ciascuna notifica, la piattaforma consente di visualizzare: il mittente, la data e l’ora di messa a disposizione dell’atto sulla piattaforma, l’atto notificato, lo storico del processo di notifica, che include atti opponibili a terzi e avvisi di mancato recapito, e codice identificativo univoco della notifica (IUN).
Il destinatario può scaricare e inviare a terzi la copia del documento, tramite l’apposita funzionalità messa a disposizione dal gestore della piattaforma e quelle ulteriori eventualmente offerte dal sistema operativo sottostante.
Il gestore della piattaforma attesta la data e l’ora in cui il destinatario o il delegato accedono, tramite la piattaforma, all’atto oggetto di notificazione, mediante un sistema di marcatura temporale certificato validamente opponibile a terzi.
La delega conferita attraverso una specifica funzionalità della piattaforma contiene nome, cognome e codice fiscale del soggetto delegato, e può essere conferita per tutti o anche soltanto per alcuni specifici mittenti. La piattaforma elabora un codice di accettazione che il delegante comunica al delegato.
Il soggetto delegato, accedendo alla piattaforma, presa visione della proposta di delega, procede alla sua accettazione, inserendo sulla piattaforma il codice di accettazione fornitogli dal delegante.
La piattaforma consente al destinatario di revocare in ogni tempo la delega conferita, informando automaticamente il delegato. La piattaforma consente altresì al delegato di rinunciare in ogni tempo alla delega, informando automaticamente il delegante.
La piattaforma invia al destinatario, con periodicità mensile, un promemoria delle deleghe attive, e consente altresì allo stesso di monitorare in ogni tempo gli accessi operati per suo conto sulla piattaforma.
I mittenti rimangono responsabili del contenuto degli atti notificati tramite la piattaforma, nonché delle informazioni fornite al gestore della stessa.
Il gestore della piattaforma è responsabile del corretto funzionamento del servizio di notificazione tramite la piattaforma e delle attività direttamente effettuate, fatte salve le responsabilità dell’operatore postale ovvero del gestore del fornitore del servizio universale per le attività di rispettiva competenza.
Il gestore della piattaforma conserva i documenti per dieci anni dalla data del perfezionamento della notifica per il destinatario. Gli atti oggetto di notificazione restano invece disponibili sulla piattaforma per centoventi giorni successivi alla data di perfezionamento della notifica per il destinatario. Tale circostanza è espressamente indicata nell’avviso di avvenuta ricezione.