CU 2022: modalità di acquisizione per gli utenti

 


5 apr 202 L’INPS rende noti i canali di accesso a disposizione dell’utenza per l’acquisizione della Certificazione Unica 2022 (circolare del 4 aprile 2022, n. 47).


La suddetta Certificazione Unica 2022 è stata resa disponibile a partire dal 28 febbraio 2022 all’utenza in modalità telematica, ed è stata trasmessa, entro il 16 marzo 2022, all’Agenzia delle Entrate.
L’Inps, a partire dal 28 febbraio 2022, ha, inoltre, consentito alle Strutture territoriali, in presenza di errori rilevati dal contribuente, di procedere alla rettifica della Certificazione Unica, la quale viene resa nota all’interessato mediante comunicazione inviata dall’Istituto con il canale postale o via Posta Elettronica Certificata (PEC), in aggiunta alle notifiche telematiche inviate sul “Cassetto fiscale” del cittadino sul portale internet dell’Istituto (www.inps.it).
L’Ente comunica che gli utenti in possesso di credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di secondo livello o superiore, Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta di Identità Elettronica (CIE) 3.0 possono scaricare e stampare la Certificazione Unica 2022 dal sito www.inps.it, accedendo ai Servizi Fiscali presenti all’interno della propria area personale “MyINPS” o attraverso il seguente percorso di navigazione: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Certificazione unica 2022 (Cittadino)” > (credenziali di identità digitale).
Per i cittadini impossibilitati a utilizzare in autonomia i servizi online, l’Istituto ha previsto un sistema di gestione delle deleghe delle identità digitali attraverso il quale gli stessi possono delegare una persona di propria fiducia per l’accesso ai servizi online e per le richieste presso gli sportelli INPS.
La Certificazione Unica può essere anche scaricata su dispositivo mobile tramite l’apposito servizio “Certificazione Unica”, disponibile all’interno dell’applicazione “INPS Mobile”, scaricabile gratuitamente per i sistemi operativi Android e iOS.


L’Istituto, per favorire l’accesso al servizio, mette a disposizione anche ulteriori canali di contatto che consentono l’acquisizione della Certificazione in oggetto.
In particolare, il rilascio cartaceo della Certificazione Unica 2022 può essere richiesto presso il servizio di “Prima accoglienza”, accessibile senza prenotazione nelle Strutture INPS dove lo stesso è presente; negli altri casi, il rilascio può essere richiesto presso gli sportelli veloci, previa prenotazione dell’accesso in Sede. La prenotazione può essere effettuata, alternativamente, attraverso l’App “INPS Mobile”, disponibile per sistemi operativi Android e iOS; attraverso il portale internet dell’Istituto (www.inps.it); mediante Contact Center (servizio automatico vocale o con operatore).
I soggetti titolari di utenza PEC, invece, possono richiedere la trasmissione in formato elettronico della Certificazione Unica 2022 al seguente indirizzo: richiestacertificazioneunica@postacert.inps.gov.it, allegando copia del documento di identità in corso di validità del richiedente. Conseguentemente, la Certificazione Unica sarà recapitata alla casella PEC utilizzata dal richiedente.


Per l’acquisizione della Certificazione Unica 2022 è possibile, altresì, avvalersi di un Istituto di Patronato, di un Centro di assistenza fiscale (CAF) o di un professionista compreso tra quelli abilitati all’assistenza fiscale o alla presentazione delle dichiarazioni reddituali in via telematica, in possesso di certificato Entratel in corso di validità.
L’intermediario, per poter accedere al modello di Certificazione Unica, deve identificare l’interessato e acquisire la sua delega specifica allo svolgimento del servizio, oltre alla copia del suo documento di riconoscimento in corso di validità.
In caso di rilascio del modello di Certificazione Unica a soggetto terzo, al quale l’interessato abbia rilasciato delega, l’intermediario dovrà acquisire anche tale ulteriore delega, nonché copia del documento di riconoscimento in corso di validità del delegato.
La delega per il prelievo del modello di Certificazione Unica deve contenere le seguenti informazioni: dati anagrafici dell’interessato e relativo codice fiscale; anno d’imposta cui si riferisce la Certificazione Unica da prelevare; data di conferimento della delega.
Per visualizzare la Certificazione l’intermediario deve indicare: il codice fiscale del soggetto per il quale si procede, tipologia ed estremi del documento di identità dello stesso, esistenza di delega specifica, data della delega e, in aggiunta, uno tra i seguenti elementi:
– posizione previdenziale (numero pensione);
– numero progressivo della delega, determinato sulla base di apposito registro di protocollo interno da tenere a cura dell’intermediario;
– scannerizzazione della delega all’intermediario e del documento di identità in corso di validità del soggetto per il quale si intende visualizzare il modello di Certificazione Unica.


Per richiedere la spedizione della Certificazione Unica alla propria residenza il titolare può contattare il numero verde dedicato 800 434320, il Contact Center Multicanale al numero 803 164 oppure al numero 06 164164.
I soggetti non titolari, quali il soggetto delegato ovvero l’erede di soggetto deceduto, possono, invece ottenere la Certificazione mediante il canale di posta elettronica ordinaria. L’indirizzo di posta elettronica a cui inviare la richiesta di spedizione è il seguente: richiestacertificazioneunica@inps.it.
In particolare, nel caso di soggetto delegato, il delegato dovrà richiedere la Certificazione Unica 2022, corredando la predetta richiesta, della fotocopia di un proprio documento di identità e di un documento di identità del delegante, entrambi in corso di validità legale.
La Certificazione Unica verrà inviata in modalità cartacea all’indirizzo di residenza del delegante risultante dagli archivi dell’Istituto.
Nel caso di richiesta presentata da eredi del titolare della prestazione, detta richiesta deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale il richiedente attesti la propria qualità di erede, unitamente alla fotocopia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità legale.
La Certificazione Unica verrà inviata in modalità cartacea all’indirizzo di residenza dell’erede che presenta l’istanza.
I pensionati residenti all’estero possono richiedere la certificazione, fornendo i propri dati anagrafici e il numero di codice fiscale, al numero: 0039-06 164164, servizio con operatore attivo dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 20:00 (ora italiana) e il sabato dalle 08:00 alle 14:00 (ora italiana).
In questo caso la Certificazione Unica verrà inviata in modalità cartacea all’indirizzo di residenza risultante dagli archivi dell’Istituto.
L’Istituto ha, inoltre, attivato un servizio dedicato a particolari categorie di utenti (ad esempio, ultrasettantacinquenni titolari di indennità di accompagnamento o di comunicazione, titolari di indennità speciale – Categoria: Ciechi civili – indipendentemente dall’età, ecc.), denominato “Sportello Mobile”, per l’erogazione con modalità agevolate di alcuni servizi istituzionali, tra i quali il rilascio della certificazione in argomento.
Gli utenti che abbiano ricevuto apposita comunicazione di inserimento nell’iniziativa possono, infatti, contattare, al numero telefonico e all’orario indicato nella comunicazione stessa, un operatore della Struttura territorialmente competente e richiedere l’invio della certificazione, che sarà spedita alla residenza del titolare medesimo risultante dagli archivi dell’Istituto.


Il cittadino può ottenere la Certificazione Unica 2022 anche presso i Comuni e le altre pubbliche Amministrazioni che abbiano sottoscritto un protocollo con l’Istituto per l’attivazione di un punto cliente di servizio, ove effettivamente operativo. Come per gli intermediari, la visualizzazione della Certificazione Unica da parte degli operatori delle pubbliche Amministrazioni è subordinata all’esistenza di una specifica richiesta del cittadino con le stesse modalità di accesso alle banche dati e di conservazione dei documenti previste per gli intermediari abilitati.
La richiesta di rilascio della Certificazione può essere presentata ai Patronati, ai Centri di assistenza fiscale, ai professionisti abilitati all’assistenza fiscale ovvero attraverso il servizio di posta elettronica ordinaria, sia da persona appositamente delegata sia da parte degli eredi del soggetto titolare deceduto.
Nel primo caso, la richiesta deve essere corredata dalla delega, con la quale si autorizza esplicitamente l’INPS al rilascio della certificazione richiesta, e dalla fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del delegante e del delegato.
Nel secondo caso, in cui la richiesta sia presentata da eredi del titolare della prestazione, la stessa deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale il richiedente attesti la propria qualità di erede, unitamente alla fotocopia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità.

 

CCNL Centri eleborazione dati: entro il 16 aprile il nuovo versamento al Fondo Easi

 

05 APR2022 Scade il 16 aprile il termine per effettuare il nuovo versamento al Fondo di assistenza sanitaria EASI previsto dal mese di aprile per i lavoratori dipendenti dei Centri Elaborazione Dati (CED).

Dal 1° Aprile 2022, la quota da corrispondere per la copertura sanitaria del dipendente è fissata in euro 17,00 mensili per 12 mensilità di cui euro 15,00 a carico del datore lavoro e euro 2,00  a carico di ciascun lavoratore iscritto al Fondo Easi.


Il datore di lavoro che ometta il versamento è tenuto a corrispondere al lavoratore in busta paga un elemento distinto della retribuzione di euro 36,00 per quattordici mensilità, utile ai fini di tutti gli istituti contrattuali, compreso il Tfr.


Il versamento dei contributi avviene con cadenza trimestrale anticipata, per cui, alla data del 16 aprile va versata la quota relativa al trimestre 1° aprile – 30 giugno
Ad ogni scadenza il Fondo provvede in maniera automatica a generare le distinte di pagamento che verranno inoltrate all’indirizzo e-mail  specificato al momento dell’iscrizione dell’azienda e che saranno disponibili anche on-line accedendo al portale alla sezione “Gestione Pagamenti”. La distinta di pagamento darà l’importo esatto da versare e la causale da utilizzare per ogni trimestre di riferimento e dovrà obbligatoriamente essere riportata in maniera precisa e puntuale all’atto del versamento.

 

Proroga Cig in deroga per il settore call-center

 


Le imprese del settore call-center che nel 2022 riducono o sospendono l’attività con causale “crisi aziendale”, possono accedere all’indennità in deroga pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria. Sono esclusi i casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa. Ai fini dell’accesso all’indennità si applica la procedura già in uso. (Inps – Messaggio 04 aprile 2022, n. 1495).

Prorogato anche per il 2022 il riconoscimento di un’indennità di sostegno al reddito in favore dei lavoratori impiegati nel settore dei call-center, in relazione ad eventi di sospensione o riduzione dell’attività per crisi aziendale, in deroga alla disciplina in materia di integrazione salariale. L’indennità è pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, per una durata massima di 12 mesi.
Il trattamento in deroga è riconosciuto, in particolare, ai lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, in forza alla data del’11 novembre 2015, presso le aziende del settore dei call-center non rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con organico superiore alle 50 unità nel semestre precedente alla presentazione della domanda, con unità produttive site in diverse Regioni o Province autonome e che abbiano attuato, entro la scadenza prevista del 31 dicembre 2013, le misure di stabilizzazione dei collaboratori a progetto.
Per l’anno 2022 il trattamento in deroga è concesso nel limite di spesa di 20 milioni di euro.
Il trattamento in deroga può essere richiesto nei casi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa determinati da crisi aziendale, con esclusione dei casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa.
Considerando che l’indennità è pari al trattamento massimo di integrazione salariale, in caso di successive proroghe dei trattamenti di integrazione salariale in deroga (CIGD), non trova applicazione la disciplina della riduzione in percentuale della relativa misura del trattamento, in quanto non prevista dalla speciale disciplina normativa del settore dei call-center.
L’erogazione della prestazione è subordinata all’emanazione di specifici decreti da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, contenenti le indicazioni relative all’azienda beneficiaria, al periodo concesso ed alla modalità di pagamento prevista (pagamento anticipato dell’indennità da parte dell’azienda e successivamente conguagliato oppure pagamento diretto da parte dell’Istituto).
I periodi di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, per i quali è ammessa l’integrazione salariale, sono coperti da contribuzione figurativa ai fini del diritto e della misura alla pensione anticipata o di vecchiaia.


Le imprese ammesse al trattamento sono tenute al versamento del contributo addizionale nella misura prevista per i trattamenti di integrazione salariale, a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione del medesimo trattamento. Il contributo è calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate (c.d. retribuzione persa).

 

Bonus acqua potabile: pronto il codice tributo

 


Istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, del credito d’imposta per l’acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile, di cui all’art. 1, co. da 1087 a 1089, L. n. 178/2020 (Agenzia Entrate – risoluzione 01 aprile 2022, n. 17).

L’art. 1, co. da 1087 a 1089, L. n. 178/2020, ha previsto, allo scopo di razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica, un credito d’imposta nella misura del 50% delle spese sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2023 per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti, alle condizioni e nei termini ivi previsti.
Con il provvedimento n. 153000 del 16 giugno 2021 sono stati definiti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta, prevedendo, in particolare, che:
– i soggetti aventi i requisiti per accedere al credito d’imposta devono comunicare all’Agenzia delle entrate, dal 1° febbraio al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese agevolabili, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute nell’anno precedente;
– per ciascun beneficiario, il credito d’imposta è pari al 50% delle spese complessive risultanti dall’ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia.
– ai fini del rispetto del limite di spesa stabilito, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta indicato nella comunicazione validamente presentata moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il 31 marzo di ciascun anno;
– il credito d’imposta, in relazione alle spese effettivamente sostenute, è utilizzabile dai beneficiari in compensazione, ovvero, per le sole persone fisiche non esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese agevolabili e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l’utilizzo;
– ai fini dell’utilizzo in compensazione, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Il credito d’imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l’importo disponibile, tenuto conto delle fruizioni già avvenute o in corso, pena lo scarto del modello F24.


Detto questo, per consentire ai beneficiari l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in argomento tramite il modello F24, è istituito il seguente codice tributo:
– “6975” denominato “CREDITO D’IMPOSTA PER L’ACQUISTO DI SISTEMI DI FILTRAGGIO ACQUA POTABILE – articolo 1, commi da 1087 a 1089, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”.


In sede di compilazione del modello di pagamento F24, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, il suddetto codice tributo deve essere esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.


Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di riconoscimento del credito, nel formato “AAAA”.


 

Chiarimenti sulle novità fiscali della legge di Bilancio 2022

 


L’Agenzia delle entrate, con la circolare 01 aprile 2022, n. 9/E, ha fornito chiarimenti, a seguito delle novità della legge di Bilancio 2022, sul nuovo bonus affitto giovani, sulla proroga delle agevolazioni per la casa, sulla stabilizzazione del limite per le compensazioni.

Bonus affitto per gli under 31
Per i giovani che prendono in affitto un appartamento, in seguito alle modifiche introdotte dalla L. n. 234/2021, viene innalzato da 30 a 31 anni non compiuti il limite di età per beneficiare del bonus. Lo sconto fiscale può coprire fino al 20% dell’ammontare del canone, fino a un importo massimo di 2mila euro, viene esteso da tre a quattro anni e spetta anche nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto una porzione dell’unità immobiliare adibita a residenza (ad esempio una sola stanza).

Bonus casa
La circolare si sofferma inoltre sull’estensione al 2024 delle detrazioni per interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia, per l’acquisto di mobili e per la sistemazione a verde di aree scoperte private degli edifici (“bonus verde”) e ricorda che lo sconto fiscale per gli interventi che danno diritto al bonus facciate è stato prorogato dall’ultima legge di Bilancio fino al 31 dicembre 2022, con percentuale ridotta dal 90 al 60%. Sempre a seguito delle recenti modifiche normative, i redditi dei fabbricati siti nei territori interessati dai terremoti verificatisi nel 2016 in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria sono esenti da Irpef e Ires fino al 31 dicembre 2021 (un anno in più rispetto al precedente limite fissato a fine 2020).

Bonus “rientro dei cervelli” allargato
Docenti e ricercatori, che sono stati iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero o che siano cittadini di Stati Ue, che hanno già trasferito in Italia la residenza prima del 2020 e che al 31/12/2019 rientravano nell’agevolazione prevista per il rientro dei ricercatori (Dl n. 78/2010) possono optare per l’estensione dell’ambito di applicazione delle agevolazioni a  otto, undici o tredici periodi di imposta complessivi, previo versamento di una imposta forfetaria. Ciò a condizione che siano diventati proprietari di un’abitazione in Italia successivamente al trasferimento o nei dodici mesi precedenti o entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione e che abbiano, a seconda degli importi da versare, almeno uno o tre figli minorenni.

Limite crediti compensabili
Elevato a 2 milioni di euro il limite dei crediti di imposta e dei contributi compensabili o rimborsabili. In considerazione della situazione di crisi derivante dall’emergenza sanitaria Covid-19, il decreto “Rilancio” (Dl n. 34/2020) ha elevato a 1 milione di euro, per il 2020, il limite precedentemente in vigore (700mila euro per anno solare). Successivamente, il decreto “Sostegni bis” (Dl n. 73/2021) ha previsto l’innalzamento dello stesso limite a 2 milioni di euro per l’anno 2021. L’ultima legge di Bilancio ne ha sancito la stabilizzazione, nella stessa misura, a partire dal 2022.