Sanimpresa: entro il 31 maggio il pagamento della quota per l’assistenza sanitaria integrativa

 

Dalla prossima scadenza è previsto il cambio dell’annualità da commerciale a solare

Sanimpresa informa che il 31 maggio 2024 scade il termine per effettuare il pagamento della quota per l’assistenza sanitaria integrativa per l’annualità 1° luglio 2023-30 giugno 2024.
Dalla prossima scadenza cambierà la periodicità della copertura. Si passerà, infatti, dall’anno commerciale 1° luglio-30 giugno all’anno solare 1° gennaio-31 dicembre. Pertanto il rinnovo dei mesi di maggio e giugno avrà ad oggetto il solo semestre 1° luglio 2024-31 dicembre 2024. Dal mese di ottobre in poi sarà possibile procedere al rinnovo dell’annualità 2025 (1° gennaio-31 dicembre 2025). Restano invece invariate le modalità di rinnovo.
Il cambiamento in oggetto è applicabile a tutte le coperture emesse da Sanimpresa, ossia i dipendenti iscritti a Sanimpresa, i dipendenti con integrativa Sanimpresa a Fondo EST e Fondo FAST, iscrizioni volontarie (familiari, titolari d’impresa, lavoratori autonomi, pensionati, lavoratori in CIG o Naspi o mobilità o astensione facoltativa). 
Per il semestre 1° luglio 2024-31 dicembre 2024 le quote da versare sono le seguenti: 
– Dipendenti Quadri e Tempo Indeterminato del Terziario (escluse integrative Fondo EST e FAST): 126,00 euro ;
– Dipendenti Vigilanza privata: 103,50 euro;
– Familiari: entro i 65 anni 126,00 euro; dai 65 anni in su 175,00 euro;
– Lavoratori in CIG, Naspi, mobilità o astensione facoltativa: 126,00 euro;
– Lavoratori autonomi (guide e accompagnatori turistici, agenti di commercio): 175,00 euro;
– Titolari d’impresa: 310,00 euro;
– Pensionati: 175,00 euro.
Saninforma specifica inoltre che per i nuclei familiari la scadenza è posticipata al 24 giugno 2024.

 

Accertamento sanitario per dipendenti pubblici: nuove implementazioni nella procedura

 

Sviluppata la funzionalità che consente alle amministrazioni e agli enti datori di lavoro di specificare la tipologia della richiesta (INPS, messaggio 29 aprile 2024, n. 1643).

Dopo i messaggi n. 1834/2023, n. 2064/2023 e n. 3243/2023, l’INPS è tornata a occuparsi della procedura per la gestione delle richieste di accertamento sanitario, comunicando che sono disponibili ulteriori funzionalità. 

In particolare, è stata implementata la funzionalità che consente alle amministrazioni e agli enti datori di lavoro di specificare la tipologia della “Richiesta di accertamento sanitario per dipendenti pubblici”, sia per le prime istanze che per quelle di rivedibilità, con particolare riferimento a:  

– inabilità Legge 335/95;
– inidoneità (comprende Legge 274/91);
– pensioni di guerra (dirette, vedovo/a, inabilità orfani, orfani);
– causa di servizio;
– assegni annessi alle decorazioni al Valor Militare;
– reversibilità e assegni accessori dei familiari degli ex deportati nei campi di sterminio KZ;
– reversibilità dell’assegno di benemerenza concesso ai perseguitati politici, antifascisti e razziali;
– pensione ai superstiti Gestione Dipendenti Pubblici – Orfani Maggiorenni Inabili.

Inoltre, è stata predisposta la funzionalità per l’inserimento, da parte dell’amministrazione/ente datore di lavoro, della data di notifica del verbale all’interessato, selezionando “data di notifica del verbale” all’interno della procedura “card della domanda”. L’Istituto, peraltro, precisa che la data di notifica inserita deve essere necessariamente antecedente alla data di inserimento.

Infine, l’INPS informa che è possibile scaricare il manuale, con gli aggiornamenti, direttamente dal sito istituzionale, accedendo con la propria identità digitale SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE 3.0, inserendo nel motore di ricerca della home page “Richiesta di accertamento sanitario per dipendenti pubblici”. Al termine del paragrafo intitolato “Commissioni Mediche di Verifiche Pubblici Dipendenti” si potrà procedere a scaricare il manuale, cliccando sul pulsante “Scarica il Manuale Utente”.

 

CCNL Ferrovie dello Stato: nuovo incontro per il rinnovo

 

Confronto acceso sulle modifiche del testo inerenti il “Mercato del Lavoro e Classificazione del Personale”

Il 24 aprile scorso, le Parti sociali si sono riunite in Agens per continuare il negoziato relativo al rinnovo del CCNL Ferrovie dello Stato.
La discussione si è incentrata sulle modifiche del testo, apportate dalle OO.SS. nel precedente incontro, inerente la Parte II “Mercato del Lavoro e Classificazione del Personale”.
Difatti, le loro posizioni divergono in tema di:
– obbligo del lavoratore di presentare il certificato dei carichi pendenti e del casellario giudiziale;
– inserimento di molteplici causali previste dal D.Lgs. n. 81/2015 per il ricorso al Lavoro a Tempo Determinato;
– durata della prestazione minima dei contratti di lavoro part-time.
Infine, durante l’incontro, il responsabile di Holding FSI ha esposto le modalità previste dall’accordo sottoscritto con le organizzazioni sindacali il 26 ottobre 2023 in tema di Telelavoro, confermando la possibilità, per il personale di settore, di fruire della modalità agile per un minimo di 6 giorni ad un massimo di 11 giorni al mese, con ricezione di apposita comunicazione.
Si dovrà attendere il 14 maggio 2024 per ulteriori avanzamenti della trattativa.

 

ADI, ok alle Linee guida per la definizione dei Patti per l’inclusione sociale

 

L’approvazione del documento è arrivata con il decreto ministeriale n. 72/2024 (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 3 maggio 2024).

Le linee guida per la definizione dei Patti per l’inclusione sociale (PaIS) sono state approvate mediante il D.M. n. 72/2024, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 

In linea con le previsioni del Decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023), le linee guida forniscono agli operatori dei servizi sociali, dei centri per l’impiego e degli altri servizi territoriali che accompagnano i beneficiari dell’Assegno di inclusione (ADI), indicazioni e strumenti per la costruzione dei percorsi personalizzati di inclusione sociale e lavorativa, identificati attraverso l’analisi preliminare e la valutazione multidimensionale, sulla base dei bisogni del nucleo familiare nel suo complesso e dei singoli componenti.

In particolare, la valutazione multidimensionale consente:
– di acquisire gli elementi necessari per la definizione di Patti per l’inclusione sociale per tutti i nuclei beneficiari;
– di acquisire la documentazione inerente eventuali cause di esclusione dagli obblighi di attivazione lavorativa non già identificate dai dati amministrativi;
– di identificare nell’ambio dei componenti il nucleo tenuti agli obblighi di attivazione lavorativa coloro che sono immediatamente attivabili al lavoro, da indirizzare ai competenti Centri per l’impiego per la definizione anche dei Patti di servizio personalizzati. 

 

Patente a punti, le modifiche al Decreto PNRR 4 in sede di conversione

 

È in vigore dal 1° maggio 2024 la Legge n. 56/2024 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 19/2024, recante ulteriori disposizioni urgenti per  l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Legge 29 aprile 2024, n. 56).

Il D.L. n. 19/2024 (cosiddetto Decreto PNRR 4) è legge: è stata infatti pubblicata sulla G.U. del 30 aprile 2024 la legge di conversione che apporta alcune modifiche al testo del decreto.

 

In particolare, per quanto riguarda le disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare (articolo 29), si segnalano le novità introdotte al sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti (cosiddetta “patente a punti”).

 

Intervenendo sull’articolo 29, comma 19, lettera a), viene completamente riscritto l’articolo 27 del D.Lgs. n. 81/2008.

 

A decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, a esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale

 

Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’UE diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente all’UE è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine e, nel caso di Stato non appartenente all’UE, riconosciuto secondo la legge italiana.

 

La patente è rilasciata, in formato digitale, dall’INL subordinatamente al possesso dei seguenti nuovi requisiti:

 

1) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

2) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal decreto;

3) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;

4) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;

5) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’articolo 17-bis, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente;

6) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

 

La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti di cui sopra, accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Decorsi 12 mesi dalla revoca, l’impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l’INL, sono individuati i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati.

 

Se nei cantieri temporanei o mobili si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un’inabilità permanente, assoluta o parziale, l’INL può sospendere, in via cautelare, la patente fino a 12 mesi

 

In mancanza della patente o del documento equivalente di cui sopra detto, alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), si applicano una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000, non soggetta alla procedura di diffida, nonché l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. n. 36/2023, per un periodo di 6 mesi.

 

Le stesse sanzioni si applicano alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili con una patente con punteggio inferiore a 15 crediti.